Cass. pen. n. 5899 del 23 dicembre 1996
Testo massima n. 1
Allorché l'integrazione ex art. 130 c.p.p. di un capo di sentenza viene disposta non in accoglimento di un motivo di impugnazione, bensì di ufficio, non si applica l'effetto estensivo previsto per i motivi di impugnazione non strettamente personali dall'art. 587, comma secondo, c.p.p.