Cass. civ. n. 20175 del 18 luglio 2025
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE
Concordato preventivo omologato - Vincolo concordatario - Temporanea inesigibilità dei crediti - Causa ostativa al decorso della prescrizione - Durata della sospensione - Facoltà per il creditore.
L'omologa del concordato, vincolando ex art. 184 l.fall. (applicabile ratione temporis) tutti i creditori anteriori all'osservanza dei nuovi termini di adempimento previsti nella proposta concordataria o nei piani di riparto, dà luogo ad una situazione di temporanea inesigibilità dei relativi crediti e integra una causa giuridica ostativa all'ulteriore decorso della prescrizione, segnatamente, una causa di sospensione, che viene meno solo con la scadenza dei predetti termini; resta ferma, tuttavia, la possibilità per il creditore di tutelare la propria posizione giuridica anche prima di tale scadenza, quando si manifesta con evidenza che le modalità satisfattive contemplate nel piano omologato sono inattuabili.
Riferimenti normativi
Legge Falliment. art. 51
Legge Falliment. art. 168
Legge Falliment. art. 184 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.