Cass. civ. n. 20194 del 14 luglio 2023

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - IN GENERE Privilegio ex art. 2775-bis c.c. – Fattispecie di cui all’art. 72, commi 7 e 8, l.fall. – Risconoscimento del privilegio ex art. 2775-bis c.c. – Trascrizione ex art. 2645-bis c.c. del preliminare – Necessità - Trascrizione dell’atto recante il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. – Insufficienza – Ragioni.


In tema di accertamento del passivo, la fattispecie di cui all'art. 72, commi 7 e 8, l.fall. postula, ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2775-bis c.c., che del contratto preliminare di vendita immobiliare oggetto di scioglimento sia stata eseguita la trascrizione ex art. 2645-bis c.c., che in quanto collegata all'esecuzione del negozio preparatorio comporta l'insorgenza del privilegio in parola a favore del credito del promissario acquirente derivante dall'inadempimento della promessa di vendita; non è, per converso, sufficiente la trascrizione dell'atto costitutivo del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. sui beni promessi in vendita, la quale, ancorché recante la menzione del preliminare, giova soltanto a rendere opponibile ai terzi l'effetto segregativo del patrimonio vincolato, limitando l'impiego dei beni in esso conferiti alla finalità destinatoria e consentendone la sottoposizione ad esecuzione esclusivamente per i debiti contratti in funzione di essa.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 21273 del 2015

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2645 bis
Cod. Civ. art. 2645 ter
Cod. Civ. art. 2775 bis
Legge Falliment. art. 72

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE