Cass. pen. n. 20210 del 31 marzo 2023
Testo massima n. 1
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - Condotte riparatorie ex art. 162-ter cod. pen. - Natura soggettiva della causa estintiva - Conseguenze - Estensione degli effetti a coimputati diversi da quello cui la causa estintiva si riferisce - Esclusione.
La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen., prevista per chi abbia riparato integralmente il danno da esso cagionato o ne abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose, ha natura soggettiva, sicché ha effetto, ex art. 182 cod. pen., nei soli confronti di colui al quale si riferisce, non estendendosi ai correi.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 182