14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 37648 del 15 novembre 2006
Testo massima n. 1
L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto d’impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di applicare, ex art. 609 comma secondo c.p.p., la norma penale più favorevole. [ Nella specie, in materia di disciplina degli stupefacenti, la Corte ha escluso l’applicabilità dello ius superveniens più favorevole, rappresentato dall’art. 4 bis del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, che ha ridotto da otto a sei anni di reclusione il minimo edittale previsto per il reato di cui all’art. 73 comma primo D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ].
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