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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 11851 del 11 marzo 2004

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 11851 del 11 marzo 2004

Testo massima n. 1

L’applicazione dell’indulto può essere proposta nel giudizio di legitimità soltanto nel caso in cui il giudice di merito lo abbia preso in esame e lo abbia risolto negativamente, escludendo che l’imputato abbia diritto al beneficio, e non invece, quando abbia omesso di pronunciarsi, riservandone implicitamente l’applicazione al giudice dell’esecuzione. Ne consegue che, allorchè non risulta richiesta, nelle fasi di merito, l’applicazione dell’indulto, la questione non è deducibile in cassazione.

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