Cass. pen. n. 10218 del 28 novembre 1996

Testo massima n. 1


Nell'ipotesi in cui l'importo dovuto per l'oblazione speciale di cui all'art. 162 bis c.p. sia stato erroneamente fissato secondo le modalità dell'oblazione ordinaria, la Corte di cassazione non può, neppure a seguito del ricorso del pubblico ministero, rideterminare la somma, poiché per l'applicazione dell'art. 162 bis citato è necessario svolgere l'accertamento circa la sussistenza delle molteplici condizioni stabilite dalla norma, demandato soltanto al giudice di merito.

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