Cass. pen. n. 30019 del 12 settembre 2006

Testo massima n. 1


In tema di sospensione dell'esecuzione della condanna civile, il danno grave e irreparabile deve essere inteso nel senso di un pregiudizio eccessivo che il debitore subisce e che può consistere nella distruzione di un bene non reintegrabile oppure, se si tratta di somme di danaro, nel nocumento che deriva al debitore allorché il palese stato di insolvibilità del creditore rende impossibile o molto difficile il recupero di quanto pagato in caso di modifica della sentenza.

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