Cass. pen. n. 20249 del 06 maggio 2025

Testo massima n. 1


REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - Danno patrimoniale - Derivazione da condotta omissiva della vittima - Possibilità - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.


In tema di truffa, l'atto di disposizione patrimoniale richiesto ai fini della configurabilità del delitto può consistere in una condotta meramente omissiva, purché causativa di un pregiudizio patrimoniale autonomo. (Fattispecie relativa alla mera rinuncia, indotta con inganno dall'imputato, a chiedere la restituzione di somme, al predetto in precedenza consegnate, non accompagnata da un ulteriore danno patrimoniale per la persona offesa).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 2808 del 2009

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

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