Cass. pen. n. 20255 del 09 aprile 2025

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - IN GENERE - Delitto di peculato - Restituzione del profitto del reato quale condizione preliminare di ammissibilità del rito - Verifica da parte del giudice - Necessità - Ragioni - Statuizione sulla confisca quale equipollente con effetto sanante rispetto all’inosservanza della condizione di ammissibilità - Esclusione - Ragioni.


In tema di patteggiamento, l'integrale restituzione del profitto del reato, in quanto condizione preliminare di ammissibilità del rito alternativo nel caso in cui l'accordo definitorio abbia avuto ad oggetto il delitto di peculato, richiede una necessaria verifica da parte del giudice, non potendosi riconoscere alla confisca per importo corrispondente a quello del profitto efficacia equipollente, con effetto sanante rispetto all'inosservanza della condizione. (In motivazione la Corte ha precisato che l'importo del profitto da restituire, quale condizione di ammissibilità del rito, deve essere quello risultante dall'imputazione, diversamente da quello oggetto della statuizione sulla confisca, che può essere determinato in esito a valutazioni rimesse al giudice procedente).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 19679 del 2021

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 317
Cod. Pen. art. 318
Cod. Pen. art. 319
Cod. Pen. art. 319 quater
Cod. Pen. art. 322 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.

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