14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 15015 del 18 aprile 2012
Testo massima n. 1
Il rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta prescrizione del reato unitamente al riscontro nella sentenza di assoluzione impugnata – dal P.G. e dalla parte civile – di un vizio di motivazione [ nella specie relativo alla individuazione della causa di esclusione della rilevanza penale del fatto ], ne comporta l’annullamento senza rinvio – in conseguenza della predetta causa estintiva – ai fini penali e, per quel che concerne gli effetti civili, l’annullamento delle relative statuizioni, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello
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