Cass. civ. n. 20266 del 14 luglio 2023

Testo massima n. 1


AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI Art. 68 del r.d.l. n. 1578 del 1933 - Condizione ostativa alla sua applicazione - Liquidazione delle spese in sede giudiziale.


In caso di transazione del giudizio, non sussiste la responsabilità solidale delle parti al pagamento degli onorari degli avvocati, prevista dall'art. 68 del r.d.l. n. 1578 del 1933, solo se la decisione contenga una statuizione del giudice sulla liquidazione delle spese senza che, invece, rilevi la ragione della definizione della causa (per cessazione della materia del contendere o per abbandono), poiché il presupposto per l'applicazione dell'art. 68 cit. è proprio l'esistenza di un accordo che sottragga al giudice anche la pronuncia sulle spese.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 21209 del 2015

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1965
Cod. Proc. Civ. art. 91
Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 68

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