Cass. civ. n. 20267 del 14 luglio 2023

Testo massima n. 1


SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)


Somministrazione di energia elettrica - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Conclusione per “facta concludentia” - Ammissibilità.


Il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem": la sua conclusione può avvenire anche per "facta concludentia" e ne può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1559
Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1350
Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 10249/1998

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