Cass. pen. n. 3887 del 24 giugno 1997
Testo massima n. 1
La disposizione dell'art. 626 c.p.p. si applica anche quando, a seguito della sentenza della Corte di cassazione, deve cessare una misura di prevenzione personale. (Fattispecie in tema di sopravvenuta inefficacia, per effetto della pronuncia della Cassazione, di misura di prevenzione personale applicata provvisoriamente).