Cass. civ. n. 20273 del 14 luglio 2023

Testo massima n. 1


OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI Sentenza - Dispositivo - “Interessi dovuti come per legge” - Riferimento agli interessi dovuti ex art. 1284 c. c. - Riferimento agli interessi di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 - Esclusione - Fondamento.


Ove il giudice del merito non abbia specificamente indicato quale specie di interessi legali siano stati applicati, limitandosi alla generica qualificazione in termini di "interesse legale" o "di legge", si devono intendere dovuti solamente gli intessi previsti dall'art. 1284 c.c., essendo quest'ultima norma di portata generale rispetto alla quale le altre varie ipotesi di interessi contemplate dalla legge hanno natura speciale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 22457 del 2017

Normativa correlata

Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231
Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST.

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