Cass. pen. n. 20279 del 21 marzo 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto – Art. 131-bis cod. pen., come novellato dal d.lgs. n. 150 del 2022 – Condotta susseguente al reato – Rilevanza - Condizioni.


In tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, la condotta susseguente al reato, per effetto della novellazione dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, costituisce elemento suscettibile di valutazione nell'ambito del giudizio sulla sussistenza delle condizioni per la concreta applicabilità dell'esimente, rilevando ai fini dell'apprezzamento dell'entità del danno, ovvero come possibile spia dell'intensità dell'elemento soggettivo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 18029 del 2023

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST.
Cod. Pen. art. 133 com. 1
Legge 27/09/2021 num. 134 art. 1 com. 21
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 1 com. 1 lett. C N1
Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 art. 6 PENDENTE
Legge 30/12/2022 num. 199 art. 1

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