Cass. civ. n. 2028 del 19 gennaio 2024

Testo massima n. 1


CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - IN GENERE Incidente di costituzionalità - Conclusione - Riassunzione del giudizio a quo - Individuazione del dies a quo - Differenza tra sospensione necessaria e sospensione anomala.


In tema di sospensione del processo a seguito di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, il dies a quo del termine per la riassunzione del giudizio deve essere diversamente individuato nelle ipotesi di sospensione necessaria e di sospensione anomala del giudizio: nel primo caso - relativo al giudizio da cui è promanato l'incidente di costituzionalità -, esso è rappresentato dal giorno in cui avviene la comunicazione alla parte, ad opera della cancelleria del giudice che ha disposto la sospensione, della pronuncia della Corte costituzionale che ha definito la questione di legittimità costituzionalità ad essa rimessa, mentre, nel secondo caso - di pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sulla disciplina applicabile nella causa a seguito di questione sollevata da altro giudice -, esso è rappresentato dal giorno di pubblicazione della predetta pronuncia nella Gazzetta Ufficiale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 7580 del 2013

Normativa correlata

Costituzione art. 136
Cod. Proc. Civ. art. 296
Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST.
Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE
Legge 11/03/1953 num. 87 art. 29
Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.
DPR 28/12/1985 num. 1092 art. 21
DPR 14/03/1986 num. 217 art. 12

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