Cass. civ. n. 20282 del 14 luglio 2023

Testo massima n. 1


COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO Obbligazione contratta dal condominio nell’interesse comune di tutti i partecipanti - Azione di condanna - Soccombenza del condominio - Legittimazione ad impugnare del singolo condòmino - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.


In caso di obbligazione contratta dal condominio nell'interesse di tutti i partecipanti (nella specie, relativa al pagamento delle spettanze dell'amministratore), alla quale abbia fatto seguito la condanna del condominio al pagamento delle stesse, il singolo condòmino non è legittimato ad impugnare la relativa decisione, trattandosi di obbligazione funzionale al soddisfacimento delle esigenze collettive della comunità condominiale, strutturate sulla base di un interesse plurimo e solo mediatamente individuale, senza alcuna correlazione immediata con l'interesse esclusivo di uno o più condòmini, con la conseguenza che la legittimazione ad agire e, quindi, anche ad impugnare, spetta in via esclusiva all'amministratore nominato dall'assemblea, ai sensi dell'art. 1131 c.c.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 15567 del 2018

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1131

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