Cass. civ. n. 20297 del 20 luglio 2025
Testo massima n. 1
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE
In genere.
Le norme di un regolamento di condominio - aventi natura contrattuale, in quanto predisposte dall'unico originario proprietario dell'edificio ed accettate con i singoli atti di acquisto dai condomini, ovvero adottate in assemblea col consenso unanime di tutti i condomini - possono derogare alla disciplina legale o integrarla, consentendo l'autonomia privata di stipulare convenzioni che pongano, nell'interesse comune, limitazioni ai diritti dei condomini, sia relativamente alle parti comuni, sia riguardo al contenuto del diritto dominicale sulle porzioni di loro esclusiva proprietà; ne deriva che il regolamento di condominio può legittimamente fornire del limite del decoro architettonico una definizione più rigorosa di quella accolta dall'art. 1120 c.c., estendendo il divieto di innovazioni fino ad imporre la conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all'estetica, all'aspetto generale dell'edificio, quali esistenti nel momento della sua costruzione od in quello della manifestazione negoziale successiva.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1120 com. 4
Cod. Civ. art. 1122
Cod. Civ. art. 1138