Cass. pen. n. 2030 del 21 novembre 2024

Testo massima n. 1


REATO - CAUSALITA' (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO - Posizione di garanzia in contesti parafamiliari - Fonte - Comportamenti concludenti - Possibilità - Sussistenza - Fattispecie.


In tema di reati colposi omissivi, la posizione di garanzia in contesti di tipo parafamiliare può essere generata, oltre che da un'investitura formale, anche dall'esercizio, di fatto, delle funzioni tipiche del garante, mediante comportamento concludente di consapevole presa in carico del soggetto protetto che versi in uno stato di comprovato "deficit" psichico, tale da determinare, nei suoi confronti, quale titolare del bene protetto, un rapporto di dipendenza. (Fattispecie relativa a una comunità organizzata secondo regole autoimposte, in cui un soggetto maggiorenne, indipendente e senza alterazione della capacità critica, pur se in condizioni di fragilità e vulnerabilità, era stato sottoposto ad intervento di rimozione di un nevo, dal quale erano derivate complicanze e, di conseguenza, il decesso).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 19558 del 2021

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 40 com. 2
Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

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