Cass. civ. n. 20316 del 20 luglio 2025

Testo massima n. 1


VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - IN GENERE


Vendita - Obbligazioni del venditore - Evizione (garanzia per) - In genere - Operatività - Conoscenza, da parte del venditore, della causa di evizione - Rilevanza - Esclusione.


In tema di compravendita, la garanzia per evizione opera indipendentemente dalla sussistenza della colpa del venditore o dalla buona fede dell'acquirente e, quindi, non è esclusa neppure dalla conoscenza, da parte del compratore, della possibile causa di futura evizione, ove la stessa effettivamente si verifichi.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 20877/2011

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1479
Cod. Civ. art. 1483
Cod. Civ. art. 1484
Cod. Civ. art. 1218

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