Cass. civ. n. 20316 del 20 luglio 2025
Testo massima n. 1
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - IN GENERE
Vendita - Obbligazioni del venditore - Evizione (garanzia per) - In genere - Operatività - Conoscenza, da parte del venditore, della causa di evizione - Rilevanza - Esclusione.
In tema di compravendita, la garanzia per evizione opera indipendentemente dalla sussistenza della colpa del venditore o dalla buona fede dell'acquirente e, quindi, non è esclusa neppure dalla conoscenza, da parte del compratore, della possibile causa di futura evizione, ove la stessa effettivamente si verifichi.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1483
Cod. Civ. art. 1484
Cod. Civ. art. 1218