Cass. pen. n. 20317 del 30 maggio 2025
Testo massima n. 1
GIURISDIZIONE - IN GENERE
Riparto di giurisdizione tra giudice militare ed ordinario - Contestazione del peculato ordinario e di quello militare - Concorso apparente di norme - Principio di specialità - Applicazione - Giurisdizione militare - Sussistenza - Ragioni.
In tema di riparto di giurisdizione, quando è contestato un fatto storico riconducibile sia alla fattispecie di peculato militare che a quella ordinaria, si realizza un concorso apparente di norme da risolversi, in applicazione del principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen., riconoscendo la giurisdizione del magistrato militare, in considerazione degli elementi specializzanti della qualità dell'agente - poiché l'art. 215 cod. pen. mil. pace incrimina solo il "militare incaricato di funzioni amministrative o di comando" - e della appartenenza dell'oggetto della appropriazione in capo all'amministrazione militare. (In motivazione, la Corte ha richiamato le precedenti pronunce della giurisprudenza di legittimità che hanno riconosciuto la specialità della legge penale militare, in quanto rivolta ad una più circoscritta platea di destinatari e destinata a soddisfare interessi del tutto peculiari, rispetto a quella ordinaria).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Pen. art. 15
Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 com. 1 lett. A
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 30 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 16 com. 3
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 13 com. 2 CORTE COST.
Cod. Pen. Mil. Pace art. 215 CORTE COST.
Costituzione art. 103 com. 3
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 20 CORTE COST.