Cass. pen. n. 10878 del 20 marzo 2012
Testo massima n. 1
Nel procedimento di riparazione dell'errore giudiziario, il giudice può utilizzare per la liquidazione del danno sia il criterio risarcitorio con riferimento ai danni patrimoniali e non patrimoniali, sia il criterio equitativo limitatamente alle voci non esattamente quantificabili.