Cass. pen. n. 1114 del 24 maggio 1996
Testo massima n. 1
In sede di riconoscimento di un indennizzo per riparazione dell'errore giudiziario l'ordinamento concede al giudice la facoltà di liquidare una somma di denaro o di costituire una rendita vitalizia (oltre a quella, su richiesta della parte interessata, di disporne il ricovero in un istituto a spese dello Stato). Le due forme sono tra loro alternative e non cumulabili e deve perciò essere annullata con rinvio per una nuova decisione l'ordinanza che abbia riconosciuto e quantificato il diritto ad entrambe.
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