Cass. civ. n. 2033 del 28 gennaio 2025
Testo massima n. 1
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL P.M. E DELLE PARTI Omessa o incompleta enunciazione in sentenza delle conclusioni delle parti - Conseguenze - Mera irregolarità formale - Configurabilità - Limiti - Nullità della sentenza - Condizioni.
La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, traducendosi in tal caso in vizio con effetti invalidanti della sentenza stessa, per omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti, oppure per difetto di motivazione in ordine ai punti decisivi prospettati dalle parti.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 156
Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.