Cass. civ. n. 2034 del 28 gennaio 2025
Testo massima n. 1
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - RITARDO O INADEMPIMENTO Trasporto aereo internazionale - Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 - Risarcimento ex art. 20 - Danno in re ipsa - Esclusione - Danno presunto - Configurabilità - Fattispecie.
In tema di trasporto aereo internazionale, il risarcimento forfettario previsto dall'art. 20 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 vale a ristorare il pregiudizio derivante dal ritardo in sé, che integra un danno ricorrente non già "in re ipsa" (vale a dire in ragione della mera lesione dell'interesse protetto) bensì quale conseguenza pregiudizievole distinta dalla violazione dell'interesse, benché presunto dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il risarcimento forfettario previsto dall'art. 20 a un passeggero che, al rientro da un viaggio internazionale, aveva ricevuto i propri bagagli con due giorni di ritardo, rigettando, per converso, la domanda volta alla refusione delle ulteriori spese asseritamente sopportate in conseguenza del suddetto ritardo, siccome sfornita di prova).
Massime precedenti
Normativa correlata
Tratt. Internaz. 12/10/1929 art. 20
Cod. Civ. art. 1223