Cass. pen. n. 4396 del 11 agosto 1999
Testo massima n. 1
I provvedimenti emessi dal pubblico ministero nella fase esecutiva, anche se incidenti sulla libertà del condannato, non avendo contenuto decisorio e attitudine a definire il rapporto processuale, non hanno natura giurisdizionale ma amministrativa, promanando da un organo le cui funzioni sono eminentemente di carattere esecutivo e amministrativo. Ne consegue che tali provvedimenti non sono suscettibili di autonoma e diretta impugnazione con il ricorso per cassazione, mentre, per ottenere una pronuncia ablativa o modificativa, è esperibile lo specifico rimedio dell'incidente di esecuzione. (Fattispecie nella quale era stato proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il procuratore della Repubblica aveva respinto una istanza di sospensione dell'ordine di carcerazione).