Cass. pen. n. 4548 del 21 novembre 1994
Testo massima n. 1
Contro i provvedimenti del pubblico ministero, emessi quale organo dell'esecuzione, non è ammessa impugnazione, ma solo incidente di esecuzione. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione avverso ordine di revoca del condono del P.M., in ordine al quale la S.C., qualificato il ricorso come incidente di esecuzione, ha disposto la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione).
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi