Cass. pen. n. 554 del 4 aprile 1996

Testo massima n. 1


La nomina del difensore di fiducia fatta nel corso del giudizio di cognizione non estende i suoi effetti al giudizio di esecuzione, correttamente perciò il pubblico ministero, in mancanza di espressa designazione da parte del condannato, procede alla nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'art. 655 comma 5 c.p.p. e solo a quest'ultimo, e non anche al difensore di fiducia nel corso del giudizio, devono essere notificati i provvedimenti del pubblico ministero e perciò anche l'ordine di esecuzione della pena.

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