Cass. pen. n. 417 del 16 marzo 1994
Testo massima n. 1
Nel procedimento esecutivo il «difensore nominato dall'interessato» di cui è menzione nell'art. 655, quinto comma, c.p.p., non può essere che quello specificamente designato per la fase esecutiva, dovendosi escludere la permanente validità dell'eventuale nomina di fiducia effettuata nel giudizio di cognizione; pertanto laddove una nomina fiduciaria per la fase esecutiva non vi sia stata, il P.M. che cura l'esecuzione di un provvedimento del giudice, preso atto di ciò, deve procedere a nomina ufficiosa ai sensi dell'art. 97 c.p.p.; né è ipotizzabile che, quando si tratti di provvedimento privativo della libertà del destinatario, il P.M. abbia l'obbligo di preavvertire il medesimo per consentirgli di nominare un difensore di fiducia.
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