Cass. pen. n. 20369 del 15 gennaio 2025
Testo massima n. 1
REATO - CIRCOSTANZE - IN GENERE - Attenuante di cui all'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen. - Presupposti applicativi - Indicazione - Fattispecie.
In tema di circostanze, non rientrano nell'ambito applicativo dell'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., che contempla il caso in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, quei fattori esterni costituenti un rischio demandato al governo del conducente del mezzo attraverso la previsione di specifiche regole di condotta, dovendo, invece, ricomprendersi in esso i fattori, diversi da quelli da soli sufficienti a determinare l'evento e dalla forza maggiore, che concorrono con la condotta colposa dell'agente, rimanendo ad essa estranea. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso rilevanza causale al comportamento delle vittime, determinatesi ad accettare il rischio di viaggiare a bordo di un'auto il cui conducente versava in stato di ebbrezza alcolica).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 41
Cod. Pen. art. 45