Avvocato.it

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 701 del 28 febbraio 1992

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 701 del 28 febbraio 1992

Testo massima n. 1

L’art. 579 c.p.p. [ 1930 ], al pari dell’art. 669 c.p.p. vigente, presuppone l’intervenuta irrevocabilità ed eseguibilità di più sentenze pronunciate per lo stesso fatto nei confronti della stessa persona. Esso non è quindi operante, per difetto di detto presupposto, nell’ipotesi in cui una prima sentenza di condanna, non impugnata da uno dei coimputati, sia stata poi annullata su ricorso di altri e l’annullamento, a cagione dell’effetto estensivo, abbia comportato la caducazione della pronuncia anche nei confronti dell’imputato non impugnante, successivamente di nuovo condannato per lo stesso fatto.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze