Cass. civ. n. 20392 del 21 luglio 2025
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE
Buste paga sottoscritte per "ricevuta" - Prova dell'avvenuto pagamento - Esclusione - Efficacia probatoria - Limiti.
Le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula "per ricevuta", costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento della somma ivi riportata, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto dalle stesse risultante e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore.
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2119
Legge 05/01/1953 num. 4 art. 1
Legge 05/01/1953 num. 4 art. 3
Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 2697