14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4823 del 14 gennaio 1993
Testo massima n. 1
Le misure di sicurezza debbono essere ordinate dallo stesso giudice che ha emesso la sentenza di condanna o di proscioglimento contestualmente alla stessa [ art. 205 comma primo c.p. ] salvo che nei casi tassativamente indicati dalla legge [ nn. 1, 2, 3 del comma secondo dell’articolo citato ] tra i quali non figurano le ipotesi dei cosiddetti quasi reati [ art. 115 c.p. ]; ciò per l’evidente ragione che le condizioni di pericolosità che il reato o il quasi reato manifesta possono essere oggetto di una valutazione complessa ed immediata solo attraverso una sentenza [ artt. 202, 203 c.p. ]. Tale sistema non è stato in alcun modo innovato dall’art. 679 c.p.p., il quale non ha inciso sulla normativa relativa alla competenza ad ordinare la misura di sicurezza. [ Nella specie, relativa a risoluzione di conflitto di competenza, la S.C. ha ritenuto che l’applicazione della misura della libertà vigilata è riservata al tribunale e non al giudice di sorveglianza, in quanto solo il primo può disporla essendo a ciò autorizzato per un fatto [ istigazione non accolta ] non preveduto dalla legge come reato [ art. 229 n. 2 c.p. in relazione all’art. 115 stesso codice ] ].
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