Cass. pen. n. 266 del 22 febbraio 1994

Testo massima n. 1


Il ricorso in appello avverso i provvedimenti in materia di misure di prevenzione deve, a pena di inammissibilità, presentarsi non alla cancelleria della corte d'appello (art. 640, terzo comma, c.p.p. abrogato) ma alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 582, primo comma, c.p.p. vigente); invero, l'indicazione di rinvio alle norme sulla proposizione e decisione dei ricorsi in materia di applicazione delle misure di sicurezza contenuta nell'art. 4, undicesimo comma, L. 27 dicembre 1956, n. 1423, va rapportata, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, alla disciplina contenuta nel nuovo codice di procedura penale la quale ha unificato il sistema delle impugnazioni (art. 680), opportunamente eliminando le peculiarità già imposte per i gravami in tema di misure di sicurezza (e di prevenzione) e stabilendo che pure in tali ipotesi vanno osservate le regole generali sulle impugnazioni.

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