14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 266 del 22 febbraio 1994
Testo massima n. 1
Il ricorso in appello avverso i provvedimenti in materia di misure di prevenzione deve, a pena di inammissibilità, presentarsi non alla cancelleria della corte d’appello [ art. 640, terzo comma, c.p.p. abrogato ] ma alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato [ art. 582, primo comma, c.p.p. vigente ]; invero, l’indicazione di rinvio alle norme sulla proposizione e decisione dei ricorsi in materia di applicazione delle misure di sicurezza contenuta nell’art. 4, undicesimo comma, L. 27 dicembre 1956, n. 1423, va rapportata, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, alla disciplina contenuta nel nuovo codice di procedura penale la quale ha unificato il sistema delle impugnazioni [ art. 680 ], opportunamente eliminando le peculiarità già imposte per i gravami in tema di misure di sicurezza [ e di prevenzione ] e stabilendo che pure in tali ipotesi vanno osservate le regole generali sulle impugnazioni.
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