Cass. civ. n. 20416 del 21 luglio 2025

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE


Non contestazione dei fatti - Elemento di prova - Configurabilità - Prova legale - Esclusione - Conseguenze in appello - Giudice del gravame svincolato da condotta processuale del convenuto in primo grado - Condizioni.


La non contestazione dei fatti non costituisce prova legale, bensì mero elemento di prova, sicché il giudice d'appello, ove nuovamente investito dell'accertamento dei medesimi con specifico motivo di impugnazione, è chiamato a compiere una valutazione discrezionale di tutto il materiale probatorio ritualmente acquisito, senza essere vincolato alla condotta processuale tenuta dal convenuto nel primo grado del giudizio.

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 345
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

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Conformi: Cass. civ. n. 8708/2017

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