Cass. civ. n. 20416 del 21 luglio 2025
Testo massima n. 1
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE
Non contestazione dei fatti - Elemento di prova - Configurabilità - Prova legale - Esclusione - Conseguenze in appello - Giudice del gravame svincolato da condotta processuale del convenuto in primo grado - Condizioni.
La non contestazione dei fatti non costituisce prova legale, bensì mero elemento di prova, sicché il giudice d'appello, ove nuovamente investito dell'accertamento dei medesimi con specifico motivo di impugnazione, è chiamato a compiere una valutazione discrezionale di tutto il materiale probatorio ritualmente acquisito, senza essere vincolato alla condotta processuale tenuta dal convenuto nel primo grado del giudizio.
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