Cass. civ. n. 20427 del 23 luglio 2024
Testo massima n. 1
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO Pubblico impiego contrattualizzato - Pagamento di emolumenti in misura maggiore - Azione di ripetizione di indebito - Mancanza originaria della causa solvendi - Prescrizione - Decorrenza - Dal pagamento - Sussistenza - Dalle successive verifiche datoriali - Esclusione - Fattispecie.
In tema di rapporti di lavoro contrattualizzato, il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione del pagamento indebito - eseguito dal datore al lavoratore per il caso di mancanza originaria (e non sopravvenuta) della causa solvendi - decorre dal momento dell'erogazione e non da quello dell'accertamento dell'illegittimità del pagamento a seguito di verifiche esperite dalla P.A. (Principio espresso in relazione ad un'ipotesi nella quale l'emersione dell'indebito veniva riscontrata in sede di ricostruzione della carriera del dipendente).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.