Cass. civ. n. 20427 del 23 luglio 2024
Testo massima n. 1
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO
Pubblico impiego contrattualizzato - Pagamento di emolumenti in misura maggiore - Azione di ripetizione di indebito - Mancanza originaria della causa solvendi - Prescrizione - Decorrenza - Dal pagamento - Sussistenza - Dalle successive verifiche datoriali - Esclusione - Fattispecie.
In tema di rapporti di lavoro contrattualizzato, il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione del pagamento indebito - eseguito dal datore al lavoratore per il caso di mancanza originaria (e non sopravvenuta) della causa solvendi - decorre dal momento dell'erogazione e non da quello dell'accertamento dell'illegittimità del pagamento a seguito di verifiche esperite dalla P.A. (Principio espresso in relazione ad un'ipotesi nella quale l'emersione dell'indebito veniva riscontrata in sede di ricostruzione della carriera del dipendente).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.