Cass. civ. n. 20432 del 21 luglio 2025

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE


Ordinanza di rigetto dell'eccezione di estinzione del processo - Impugnabilità - Esclusione - Ragioni - Revocabilità - Sussistenza - Applicazione analogica dell'art. 308 c.p.c. - Esclusione - Ragioni.


L'ordinanza che rigetta l'eccezione di estinzione del processo non è impugnabile, atteso che in relazione ad essa non è espressamente previsto alcun mezzo di impugnazione o reclamo, mentre è sempre revocabile, anche d'ufficio, dal giudice che l'ha pronunciata, con conseguente possibilità di riproporre la suddetta eccezione, senza necessità di riserva di gravame, sino al momento della decisione, non potendo neppure applicarsi per analogia la disciplina dettata dall'art. 308 c.p.c. per la diversa ipotesi della dichiarazione di estinzione, in quanto, a differenza di quest'ultima, l'ordinanza reiettiva non ha natura sostanziale di sentenza, ovvero di atto definitivo impediente la prosecuzione del processo.

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 308
Cod. Proc. Civ. art. 176
Cod. Proc. Civ. art. 177
Cod. Proc. Civ. art. 340

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Precedenti: Cass. civ. n. 8670/2005

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