Cass. pen. n. 37 del 12 febbraio 1999
Testo massima n. 1
Ai fini della pronuncia di sentenza favorevole all'estradizione, la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'estradando è richiesta soltanto se non esista una convenzione internazionale di estradizione tra lo Stato italiano e lo Stato richiedente; nel caso, invece, in cui tale convenzione vi sia, poiché si è già preventivamente operata una scelta in ordine all'effettivo riconoscimento dei diritti dell'estradando al giusto processo, alla parte richiesta deve farsi solo carico di assicurarsi dell'identità dell'estradando e di verificare i titoli su cui si fonda la richiesta di estradizione. (Nella specie si trattava di richiesta di estradizione per l'estero proveniente dalla Romania).