Cass. civ. n. 20444 del 21 luglio 2025

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - SOSTITUTIVA DELLE FERIE


Pubblico impiego - Licenziamento disciplinare - Conservazione del diritto alla monetizzazione delle ferie non godute - Eccezioni.


Il pubblico impiegato non perde il diritto alla monetizzazione delle ferie maturate neppure laddove la cessazione del rapporto di lavoro sia ascrivibile a sua colpa (compreso il caso del licenziamento disciplinare senza preavviso), a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo invitato in precedenza a godere del periodo di congedo, avvisandolo che, in mancanza, le ferie sarebbero andate perdute.

Riferimenti normativi

Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 5 com. 8 CORTE COST.
Legge 07/08/2012 num. 135 art. 1 CORTE COST.
Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 10
Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 13691/2025

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