Cass. civ. n. 20460 del 21 luglio 2025
Testo massima n. 1
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE
Vendita a catena di beni di consumo - Rapporto trilaterale tra consumatore, venditore finale e legittimato passivo ex art. 131 d.lgs. n. 206 del 2005 - Azioni esperibili dall'acquirente - Azione contrattuale ed extracontrattuale - Presupposti - Sussistenza di un vincolo di solidarietà tra venditore finale e precedente professionista - Esclusione.
Nelle vendite a catena di beni di consumo, pur ricorrendo un rapporto trilaterale fra consumatore, venditore finale e soggetto legittimato passivo all'azione di regresso di cui all'art. 131 d.lgs. n. 206 del 2005, deve escludersi la sussistenza di un vincolo di solidarietà tra venditore finale e precedente professionista, potendo il consumatore agire, a titolo contrattuale, nei confronti del proprio diretto dante causa (in quanto l'autonomia di ciascuna vendita non gli consente di rivolgersi ai precedenti venditori) e, a titolo extracontrattuale, nei confronti del produttore per il risarcimento dei danni derivati dai vizi che rendevano la cosa pericolosa.
Riferimenti normativi
Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 131
Cod. Civ. art. 1470
Cod. Civ. art. 1490
Cod. Civ. art. 1492
Cod. Civ. art. 1494