Cass. civ. n. 20470 del 21 luglio 2025
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE
Compenso per l'opera svolta - Obbligo a carico del cliente - Deroga da parte dei contraenti - Subordinazione del diritto del professionista alla realizzazione di un risultato - Legittimità - Conseguenze - Mancato verificarsi dell'evento oggetto della condizione sospensiva - Esclusione del compenso - Limiti.
L'art. 2237 c.c., il quale pone a carico del cliente che receda dal contratto d'opera il compenso per l'opera svolta (indipendentemente dall'utilità che ne sia derivata), può essere derogato dai contraenti, i quali possono subordinare il diritto del professionista al compenso alla realizzazione di un determinato risultato, con la conseguenza che il fatto oggettivo del mancato verificarsi dell'evento dedotto come oggetto della condizione sospensiva comporta l'esclusione del compenso stesso, salvo che il recesso ante tempus da parte del cliente sia stato causa del venir meno del risultato oggetto di tale condizione.
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1359
Cod. Civ. art. 2227
Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST.