Cass. civ. n. 20477 del 21 luglio 2025

Testo massima n. 1


COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - SPESE GIUDIZIALI


Spese relative a giudizio vertente tra il condominio ed un singolo condomino - Imposizione delle stesse pro quota a carico di detto condomino - Invalidità della relativa deliberazione assembleare - Sussistenza - Fondamento.


In tema di condominio negli edifici, è nulla la deliberazione dell'assemblea condominiale che, all'esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest'ultimo, pro quota, il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo; in tal caso, infatti, non può farsi applicazione, neanche in via analogica, degli artt. 1132 e 1101 c.c., trattandosi di spese per prestazioni fornite a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1101
Cod. Civ. art. 1132
Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1139
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Ricerca articolo

Massime correlate

Conformi: Cass. civ. n. 1629/2018

Ricerca altre sentenze

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE