Cass. civ. n. 20521 del 17 luglio 2023
Testo massima n. 1
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Azione di arricchimento proposta in via subordinata - Difetto di prove sufficienti all'accoglimento di quella principale - Ammissibilità - Esclusione.
L'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2042