Cass. civ. n. 20521 del 17 luglio 2023

Testo massima n. 1


OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Azione di arricchimento proposta in via subordinata - Difetto di prove sufficienti all'accoglimento di quella principale - Ammissibilità - Esclusione.


L'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 11682 del 2018

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2041
Cod. Civ. art. 2042

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