Cass. civ. n. 20523 del 21 luglio 2025
Testo massima n. 1
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO
Udienza di precisazione delle conclusioni - Svolgimento ex art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020 - Sostituzione del giudice relatore dopo il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, ma prima della celebrazione dell'udienza cartolarizzata - Rispetto del principio di immutabilità del giudice d'appello - Sussistenza.
Il principio di immutabilità del giudice d'appello ex art. 352 c.p.c., secondo cui il collegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali si è svolta l'ultima attività processuale (discussione o precisazione delle conclusioni), non è violato in caso di udienza di precisazione delle conclusioni tenuta ai sensi dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, convertito dalla l. n. 77 del 2020, con sostituzione del giudice relatore disposta dopo la scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito di note sostitutive di tale udienza e prima della sua celebrazione "cartolarizzata" con assegnazione della causa in decisione.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.
Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 4
Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST. PENDENTE