14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3889 del 31 gennaio 2012
Testo massima n. 1
In tema di estradizione per l’estero, ai fini della convalida dell’arresto provvisorio operato dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 716 c.p.p., non è richiesta la preventiva audizione dell’estradando, cui occorre procedere, invece, nella fase successiva, qualora nei suoi confronti sia stata applicata una misura coercitiva. Ne consegue che in questa fase non è prevista la presenza del difensore, così come del pubblico ministero, essendo il rispetto dei diritti della difesa comunque assicurato dalla disposizione di cui all’art. 717 c.p.p..
Testo massima n. 2
In tema di estradizione per l’estero, ai fini della legittimità della misura cautelare preceduta da un arresto operato nei casi di urgenza, a norma dell’art. 716 c.p.p., non è prevista una richiesta motivata da parte del Ministro della giustizia, che è invece contemplata dall’art. 715, comma primo, c.p.p., nella diversa ipotesi in cui non sia stato operato l’arresto di polizia giudiziaria.
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