Cass. pen. n. 2931 del 17 luglio 1995
Testo massima n. 1
In tema di misure cautelari personali, una volta esaurito il relativo procedimento giurisdizionale relativo alla estradizione verso uno Stato estero, in forza del richiamo operato dall'art. 714, comma 2, c.p.p., devono ritenersi operanti i termini di durata massima delle misure previsti dagli artt. 303 e 308 c.p.p.
Testo massima n. 2
L'esaurimento del procedimento giurisdizionale relativo alla decisione sulla estradizione a richiesta di uno Stato estero non preclude il controllo giurisdizionale sulle misure cautelari: l'art. 718 c.p.p. stabilisce che la corte d'appello e la Corte di cassazione possono disporre la revoca e la sostituzione delle «misure previste dagli articoli precedenti» senza delimitazione alla fase antecedente alla decisione sulla estradizione, così come l'art. 714, comma 1, stesso codice dispone che la persona della quale è demandata l'estradizione può essere sottoposta a misure cautelari «in ogni tempo».
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