Cass. pen. n. 41732 del 20 dicembre 2006

Testo massima n. 1


In tema di estradizione, l'inosservanza del termine di cinque giorni, previsto dall'art. 717, comma primo, c.p.p., entro cui deve avvenire l'audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva, non determina alcuna conseguenza, non trattandosi di un termine perentorio e dovendosi comunque escludere un'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di misure cautelari personali, per le quali è espressamente prevista l'inefficacia della misura nell'ipotesi di omesso o intempestivo interrogatorio di garanzia.

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