Cass. pen. n. 4375 del 26 gennaio 2000

Testo massima n. 1


Il consenso alla estradizione, prestato, a norma dell'art. 701, secondo comma, c.p.p., dall'estradando nell'ambito delle formalità prescritte dall'art. 717 c.p.p. ai fini della sua identificazione, non essendo equiparabile a un interrogatorio nel merito, non deve essere documentato con le forme previste dall'art. 141 bis c.p.p.

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